IMU Poggio a Caiano

Dal 2014 l’IMU si applica su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze.

L’imposta è dovuta dal titolare del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.  La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU.

Non sono soggetti ad IMU dal 2014:

• abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

• fabbricati rurali strumentali;

• fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Regolamento, aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019

La Giunta Comunale ha confermato per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con delibera n. 14 del 31/03/2019.

Pertanto i contribuenti con situazione patrimoniale e familiare invariata dal 1/1/2018, pagheranno nel 2019 la stessa cifra dell’anno precedente.

La Legge Finanziaria per l’anno 2016 modifica  le regole riguardanti l’applicazione dell’IMU/TASI nel caso di abitazioni  concesse in uso gratuito a figli o genitori: non esiste più la possibilità di assimilazione all’abitazione principale, ma è prevista una riduzione del 50% su IMU e TASI alle seguenti condizioni :

  • il contribuente deve essere residente nel Comune di Poggio a Caiano, e deve possedere soltanto due abitazioni di proprietà (la propria abitazione principale e quella data in uso gratuito). Chi possiede altre abitazioni in Italia non potrà usufruire dell’agevolazione. Potrà invece farlo chi, oltre alle due abitazioni, ha altre proprietà come terreni, aree fabbricabili o negozi.
  • che vi sia un  contratto di comodato e che questo sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Pertanto coloro che fino ad oggi hanno usufruito delle agevolazioni mediante la semplice presentazione al Comune della dichiarazione di uso gratuito, dal 2016, se intendono usufruire della nuova riduzione con decorrenza sin  dal 1° gennaio 2016, devono registrare il contratto verbale presso l’Agenzia delle Entrate.
  • Il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Pagamento IMU

Il pagamento dell’acconto IMU può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali o il Concessionario della riscossione, seguendo le avvertenze indicate nel modello stesso o tramite apposito bollettino postale. Il bollettino, disponibile presso tutti gli uffici postali, dovrà riportare obbligatoriamente il numero di c/c 1008857615 che rimane uguale per tutti i Comuni e l’intestazione “Pagamento IMU”.

Le scadenze per il pagamento sono le seguenti:

•17 giugno 2019 – acconto 2019, calcolato sul 50% del dovuto per l’anno in corso.

•16 dicembre 2019 – saldo dovuto per il 2019.

 

 

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