Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 21.03.2019 ha approvato le aliquote dell’imposta per l’anno 2019. Le aliquote non subiscono alcuna modifica rispetto a quelle del 2018:
Sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:
Nota: * le pertinenze dell’abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l’imposta si determina applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.
Sono inoltre previste aliquote agevolate e altri casi di esenzione o riduzione dell’imposta in situazioni particolari.
Come si versa
Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24.