Quota 100, Ape social e Opzione Donna

Quota 100

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 è possibile accedere al trattamento di pensione, in regime contributivo, con almeno 62 anni di età e 38 di contributi ( Gazzetta Ufficiale n. 23 serie generale del 28 gennaio 2019).
La pensione quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

 

Opzione Donna
Destinatarie: condizioni e requisiti

In base alle nuove disposizioni previste dalla legge n. 197/2022, possono accedere alla pensione opzione donna le lavoratrici che perfezionano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2022 e si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • c) licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della n. 296/2006.

L’INPS ha chiarito che le predette condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non saranno oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Per approfondire: https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/previdenza-pubblica/2023/03/20/news/opzione_donna-2866060/

 

Ape Social

APE è un’abbreviazione che sta per anticipo pensionistico. In pratica dà la possibilità a chi ha un’età di 63 anni, non è titolare di trattamento pensionistico e non ha diritto a forme di pensione anticipata,  di andare in pensione prima rispetto alle condizioni imposte con la legge Fornero. La norma è stata inserita nella legge di stabilità 2017.

Inizialmente l’idea del governo era di prevedere una sola Ape, quella volontaria (cessata il 31.12.2019). Durante la trattativa con i sindacati si è aggiunta un’altra possibilità a costo zero per i lavoratori, l’Ape sociale, anche se a determinate condizioni  (disoccupazione, assistenza familiari con grave handicap, riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% o se svolgi una attività gravosa).

L’APE sociale è un’indennità erogata per 12 mesi direttamente dall’Inps, pari alla pensione certificata al momento della richiesta ma in ogni caso non potrà essere superiore a 1.500 euro lordi.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.

Il beneficiario dell’Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto (es. pensione anticipata o quota 100).

Nelle sedi SPI CGIL troverai maggiori informazioni.