Viene riconosciuto anche per il 2024 il diritto alla pensione anticipata flessibile cd. «quota 103» (ex quota 100,) ma con modifiche peggiorative introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
Destinatari: Sono destinatari della norma gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995) che maturano i requisiti nel corso del 2024
Requisiti: Età anagrafica: almeno 62 anni (nati entro il 31.12.1962); Anzianità contributiva: almeno 41 anni
Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato entro il 31.12.2024 può essere esercitato anche successivamente a tale data dopo l’apertura della finestra
Rispetto alla cd. «quota 103» del 2023 sono previste tre novità:
• l’importo di pensione è determinato integralmente con il sistema di calcolo contributivo (D.lgs n. 180/1997);
• limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile non potrà superare quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (rispetto a cinque volte il trattamento minimo per chi matura i requisiti nel 2023), relativamente alle mensilità di anticipo sino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia(attualmente 67 anni). Per chi matura i requisiti nel 2024, riferimento importo provvisorio del trattamento minimo di €. 598,61 euro mensili, il limite massimo erogabile dell’importo di pensione per l’anno 2024 è pari a €. 2.394,44 euro lordi mensili;
• decorrenza – allungamento delle finestre mobili.
La legge di bilancio 2024 peggiora le condizioni per accedere a opzione Donna.
Infatti prevede la proroga, con modifiche, per il 2024, del regime Opzione donna, come modificato dall’art. 1, c. 292 della l. 197/2022 (LdB 2023), anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023.
Aumenta di 1 anno il requisito anagrafico da 60 a . Pertanto il diritto alla pensione anticipata c.d. “Opzione donna” si consegue sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome con 61 anni di età e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Età diversificata:
Le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74% possono accedere al trattamento pensionistico con una età anagrafica di almeno:
• 61 anni senza figli;
• 60 anni con 1 figlio;
• 59 anni con almeno 2 figli
Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, devono aver perfezionato 35 anni di contribuzione e 59 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.
Decorrenza
Sono confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza:
• attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti;
• attesa di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola (o AFAM) possono accedere al pensionamento dal 1° settembre 2024 (o 1° novembre 2024) se hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 61 anni entro il 31/12/2023.
Domande da presentare entro il 28 febbraio 2024.
APE è un’abbreviazione che sta per anticipo pensionistico. Anche per questa tipologia le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 sono peggiorative rispetto alle precedenti annualità.
Viene infatti prorogata, con modifiche, l’APE sociale fino al 31 dicembre 2024:
• incrementata l’età anagrafica di 5 mesi. Si passa dai 63 ai 63 anni e 5 mesi di età
• incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro annui lordi.
Fino al dicembre 2023 la prestazione era cumulabile sino ad un massimo di 8.000€ di reddito da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800€ come lavoro autonomo.
Per le vie brevi la DC dell’INPS conferma l’elenco dei lavori gravosi
di cui all’all. 3 approvato dalla legge 234/2021 (attendiamo la circolare dell’INPS)
Pertanto si confermano i requisiti contributivi:
30 anni di contributi per i disoccupati, caregiver e invalidi
36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi
32 anni di contributi per gli edili e i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
Confermati i termini per la presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni: 31 marzo 2024 e 15 luglio 2024.
Le domande presentate oltre il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024 sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse
finanziarie.
Nelle sedi SPI CGIL troverai maggiori informazioni.