Hanno diritto all’esenzione:
-i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01)
-i disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02)
-i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03)
-i titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04)
I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31/3 di ogni anno.
Fa eccezione il solo caso di esenzione illimitata per gli ultrasessantacinquenni ( E01,E03,E04), purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale.
A livello regionale, anche per l’anno 2018, sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni E90, E91, E92 si applicano ai lavoratori e familiari a carico residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale.
Per beneficiare dell’esenzione E90, E91, E92 per l’anno 2018 è necessario presentare l’autocertificazione e acquisire il relativo attestato, che ha validità fino al 31 dicembre 2018.
Le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell’ISEE, nell’anno 2017, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2018.
Hanno diritto all’esenzione E90 E91 E92:
-disoccupati – e familiari a carico – che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod. E90);
-lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo – e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91)
-lavoratori in mobilità – e familiari a carico – iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod. E92).
Si precisa, inoltre, che: per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l’applicazione del codice di esenzione E02;
per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato (DPR n.445/2000)
Per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali
(usl4.toscana.it)