Si tratta di un recente istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.
L’Amministrazione di Sostegno si propone, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La Legge si rivolge a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nel confronto con la società civile non intensificando la loro emarginazione ma proponendosi, invece, come risposta generale e normale ai problemi di disagio e di debolezza individuale.
L’amministrazione di sostegno – secondo la giurisprudenza – realizza una forma di tutela:
• ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona),
• propositiva e non interdittiva,
• espansiva e non inibitoria,
• personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° co., Cost.).
Per i descritti motivi, la disciplina riformata prevede la gestione del rapporto tra le persone assistite (beneficiari) e l’amministratore, e tra assistiti e loro congiunti, conservando ai primi la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire.
L’intervento dell’amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiato, vengono così gradati secondo le necessità di quest’ultimo dal Giudice tutelare.
Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell’amministrazione di sostegno.
Com’è la procedura per l’amministrazione di sostegno?
Il procedimento è snello ed informale: la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’amministratore di sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l’ADS è tenuto a rispettare.
La scelta dell’amministratore di sostegno
Questa avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata .
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere promosso senza il patrocinio di un avvocato.
In altri termini, la difesa tecnica non può essere condizione di ammissibilità del procedimento.
Non è tuttavia certamente vietato che il ricorrente possa promuovere il ricorso con il patrocinio di un legale, ma la spesa per il patrocinio non può che essere a carico della parte che ha richiesto la relativa prestazione professionale.
Nelle nostre sedi troverai persone in grado di consigliarti nella compilazione della domanda da rivolgere al Tribunale (c.d. Ricorso)