Libera scelta delle strutture in Regione

A partire da gennaio 2017 è stata resa operativa la cosiddetta “libera scelta”, ovvero la possibilità per i cittadini di scegliere liberamente la struttura socio-sanitaria preferita.

 

Pertanto, i soggetti cui è stato determinato, da parte degli enti preposti, il percorso assistenziale e quindi disposto l’erogazione di una quota sanitaria, hanno il diritto di avvalersi del principio della libera scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario.

 

I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato.

 

Ma cosa cambia nello specifico?

 

Secondo quanto stabilito, attraverso il cosiddetto “titolo d’acquisto” – documento rilasciato dai servizi sociosanitari territoriali competenti con il quale viene riconosciuta al cittadino la necessità di cure assistenziali/ non autosufficienza e di conseguenza vengono indicati il corrispettivo sanitario (quota sanitaria) e sociale (quota sociale o alberghiera) destinato alla Residenza scelta dallo stesso – l’utente potrà ora scegliere la struttura che preferisce in modo assolutamente libero.

 

Tale novità ha reso necessario fissare una nuova quota sociale massima a carico degli utenti e dei Comuni (che intervengono nel caso in cui l’assistito versi in condizioni economiche tali da non poter sostenere questa spesa da solo), definita e approvata all’unanimità da Sindaci e soci nell’ultima riunione dell’assemblea della Società della Salute. Tale quota è stata stabilita in un importo massimo pari a euro 53,50.

 

Tale importo è quello su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni a copertura dei costi diretti del corrispettivo sociale (quota sociale), permettendo così di assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l’accreditamento.

 

Le RSA che applicheranno una quota sociale maggiore rispetto a quella di zona dovranno darne valida motivazione (come possono essere l’offerta di pacchetti o di personale aggiuntivo) e specificare eventuali costi e copertura di ulteriori servizi rispetto agli standard previsti dall’accreditamento.

 

Tali costi sono da considerarsi a totale carico del cittadino e dovranno essere riportati nella Carta dei Servizi e sul Portale regionale delle RSA.

 

Altra novità, per autorizzare nuove strutture, funzione di competenza comunale, adesso verrà richiesto anche il parere non vincolante della conferenza integrata dei Sindaci/Società della Salute della zona distretto di competenza.

 

Un piccolo ripasso: come si entra nelle RSA usufruendo dei posti finanziati

 

L’inserimento nelle Residenze sanitarie assistenziali avviene in casi di grave non autosufficienza per persone con più di 65 anni e quando è impossibile assistere a domicilio la persona non autosufficiente da parte della famiglia, o quando questa sia assente.

 

Il percorso è composto da 4 fasi: innanzi tutto la segnalazione del bisogno socio-assistenziale complesso al Punto Insieme, cui segue la valutazione complessiva del caso, sia sociale che sanitaria, da parte dell’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM).

 

Viene poi predisposto e condiviso con il cittadino un progetto personalizzato assistenziale (PAI) in cui sono indicati i bisogni socio-sanitari rilevati e il servizio che può essere erogato.

 

Se il servizio è di tipo residenziale e la Zona Distretto competente comunica il diritto al titolo di acquisto, l’assistito e i suoi familiari hanno 10 giorni lavorativi di tempo per scegliere la struttura e informare Zona Distretto e RSA.

(lavillaspa.it)

 

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