RSA – quote e ricoveri extra regione

Molto spesso Asl e Comuni si dichiarano non competenti e non obbligati al pagamento di spettanza pubblica per mere ragioni territoriali. Già in passato la questione è finita davanti alla magistratura amministrativa o civile e non mancano i precedenti, ma la chiarezza con cui si è espressa la Cassazione Civile, sez. terza con la recente sentenza n. 19353 del 3 Agosto 2017 merita un commento e stabilisce i seguenti principi:

 

Sul principio di universalità del Sistema Sanitario Nazionale

 

la legge che istituisce il Sistema Sanitario Nazionale (legge n. 833 del ’78) fa gravare sullo Stato e sul SSN tutto, nel suo complesso, gli oneri per le prestazioni sanitarie.

 

Tra le prestazioni sanitarie che il SSN deve fornire rientrano a pieno titolo anche quelle socioassistenziali connesse a quelle sanitarie previste dalla legge 502/92, art. 3 septies comma 5, ossia le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

 

Dette prestazioni sono erogate secondo il principio di universalità, ossia in base alla libera scelta del cittadino sul dove curarsi, secondo motivate ragioni.

 

Le motivate ragioni in questione, si legge in sentenza: “potranno consistere nella maggiore stima o fiducia che l’ammalato o i suoi familiari in una struttura piuttosto che in un’altra; ovvero nella maggiore facilità di raggiungimento del luogo di ricovero, ovvero nella maggiore specializzazione ed esperienza della struttura prescelta. Il diritto di libera scelta di cui è titolare l’assistito non può dunque esser sindacato dalla Asl, salvi i casi di frode alla legge.”

 

l’Asl può sindacare sulla eventuale sussistenza dei requisiti (sanitari, economici o sociali) a fondamento del ricovero, ma se presenti questi ultimi, ovunque, sul territorio nazionale, la prestazione è dovuta.

 

La Corte Costituzionale, del resto, ha provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale la legge regionale del Piemonte che sottoponeva a previa autorizzazione il ricovero di un cittadino proveniente da altre Regioni (Sent. 267 del 1998).

 

 

Sul tramonto del Principio di Territorialità

 

 

La Corte, in riforma della sentenza della Corte d’Appello di Torino, chiarisce che non è possibile applicare la legge regionale del luogo dove la persona si è trasferita ma occorre avere riguardo, per il rimborso degli oneri, alla legge regionale del luogo di primo ricovero.

 

Nel caso di specie la Legge Lombarda autorizza il pagamento dei ricoveri extraregionali e come tale va applicata (cosa del resto in linea con le normative statali su richiamate).

 

Sulla rilevanza del trasferimento di residenza anagrafica dell’ammalato.

 

La Corte si occupa anche di stabilire se il cambio di residenza anagrafica (qualora sia effettivo e non fittizio) incida o meno sul chi debba pagare cosa. Orbene, secondo la Corte, se vi è un cambio di residenza, ad esso consegue anche lo spostamento degli oneri di ricovero sull’Asl di nuova appartenenza.

 

Il che significa che, sebbene un primo ricovero sia avvenuto in altra Regione, ovvero abbia inizialmente riguardato un cittadino residente in altra regione, una volta che si va a modificare l’anagrafica, la nuova Als dovrà farsi carico della “presa in carico” del soggetto ricoverato, e ciò anche in ragione della vicinanza e del controllo sul paziente stesso.

 

ATTENZIONE: Quanto descritto evidenzia semplicemente la giurisprudenza affermatasi sul punto specifico.

 

(aduc.it)

 

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