Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:
(fonte agenzia dell’entrate)