L’Ecobonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione è stato introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006) e attualmente è disciplinato dall’art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).
Con la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus ha subito – rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2024 – una drastica revisione della percentuale di detrazione ammessa e l’esclusione di una significativa voce di spesa: la caldaia unica a gas.
Ecobonus 2025, cosa prevede la legge di Bilancio
La Legge di Bilancio prevede per il 2025 per l’Ecobonus un taglio lineare “generalizzato” sulle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico agevolati.
Si scende infatti al 50% per le prime case e al 36% per le altre da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, in modo speculare a quanto previsto per le ristrutturazioni ordinarie.
Le aliquote si abbassano ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali, 30% per gli interventi realizzati su altre tipologie di immobili.
In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, ma viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è da da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Tale maggiorazione è prevista solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La casa fa la differenza: l’agevolazione massima, in tutti i casi, è riservata all’abitazione principale, ovvero quella indicata come residenza anagrafica e posseduta a titolo di proprietà o di un altro diritto reale di godimento.
Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio:
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Solo fino al 31 dicembre 2024, pertanto, è possibile efficientare gli immobili accedendo all’Ecobonus con detrazioni dal 50 al 85% a seconda degli interventi.
Per valutare la convenienza dell’Ecobonus 2025 andrà quindi esaminata con attenzione la detrazione massima differenziata (rimasta invariata) prevista per ogni tipologia di intervento in funzione del reddito del contribuente.
Nuovo Ecobonus per ERP e famiglie a basso reddito
Nella Legge di Bilancio 2025 sono previste nuove “disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili”.
Si demandano i ministeri competenti ad adottare una nuova misura agevolativa (non fiscale) rivolta a soggetti con determinate caratteristiche di reddito e condizionata ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in misura non inferiore al 30%.
Con un apposito atto ministeriale – da approvare entro 60 giorni – saranno definiti gli interventi agevolabili, i beneficiari e il tipo di sussidio; il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili; i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento; i criteri di verifica del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, le modalità di trasmissione della relativa certificazione e le modalità di controllo e verifica.
Il nuovo “Ecobonus” da affiancare alla classica detrazione fiscale standard per l’efficientamento energetico sarà finanziato a valere sulle risorse (oltre un miliardo) dell’investimento 17 della Missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Le risorse assegnate andranno con una quota del 65% a fondo perduto e il restante 35% arriverà dall’investimento privato, con garanzia Sace e con Cassa depositi e prestiti come partner finanziario.
Quali interventi sono agevolabili con Ecobonus?
L’Ecobonus consiste in un’agevolazione fiscale (detrazione IRPEF o IRES) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile effettuati sia su edifici unifamiliari sia nei condomini.
L’obiettivo principale dell’Ecobonus, sin dalla sua istituzione, è stato quello di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili a favore delle fonti energetiche rinnovabili.
L’incentivo si concentra sugli interventi che comportano una riduzione del consumo energetico per il riscaldamento, con l’ottenimento anche di notevoli risparmi economici conseguenti al miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio.
Questo potenziamento può essere conseguito mediante diversi tipi di interventi, che spaziano dalla coibentazione ai nuovi pavimenti, dalla sostituzione delle finestre o degli infissi all’installazione di pannelli solari, e all’aggiornamento degli impianti di climatizzazione invernale.
Gli interventi ricompresi nell’Ecobonus si articolano come segue:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Secondo i requisiti tecnici indicati sul sito dell’ENEA , le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- schermature mobili;
- schermature tecniche.
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe sopra richiamata, ma anche con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche:
- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Rientra, inoltre, tra gli interventi agevolati l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, per questi interventi si può comunque usufruire delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.
Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:
- relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta;
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (si tratta sia di interventi di sostituzione, totale o parziale, dei vecchi generatori termici, sia di nuove installazioni su edifici esistenti).
- interventi sugli involucri di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K (watt per metro quadrato, Kelvin) definiti dal D.M. 11/03/2008.
- interventi di riqualificazione energetica globale ovvero qualsiasi intervento diretto alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard dell’edificio che permetta di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a valori definiti. In particolare, per gli interventi, con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione, sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard relativi a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che assicurino il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (Decreto Requisiti minimi).
Secondo l’Agenzia delle entrate rientrano in questo tipo di intervento, a titolo esemplificativo, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia “pulita”.
Secondo la definizione fornita dall’ENEA, la categoria degli interventi di riqualificazione globale comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
- interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che gli interventi apportino un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
In particolare, la detrazione spetta se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio o se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media indicata nel D.M. 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
(agenziaentrate.gov.it)
Per maggiori informazioni vieni a trovarci in una delle nostre
sedi o scrivici all'indirizzo
spiprato@prato.tosc.cgil.it