Assegno di maternità erogato dai Comuni

Che cos’è

 

È un contributo economico a sostegno della maternità (art. 74 della legge 26 marzo 2001 n. 151).

 

Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino. In genere viene richiesto quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore.

 

L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2018 se spettante nella misura intera, è pari a complessive € 1.713,10 (ovvero € 342,62 per 5 mensilità) e il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), deve essere inferiore o pari a € 17.141,45.

 

A chi è rivolto

 

Le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche:

Essere residenti nel Comune ;
Non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità o percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall’Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune.
Cittadine comunitarie ed extracomunitarie ed avere l’iscrizione anagrafica;

Avere un valore ISEE 2018 inferiore o pari a € 17.141,45.

 

Per avere diritto all’assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori. L’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale della famiglia.

 

Il pagamento viene effettuato dall’INPS in un’unica rata, generalmente entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria sulla regolarità della domanda. Come previsto dal decreto 201/2011, l’INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad € 1000 e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario, c/c postale o libretto postale.

(comune.prato.it)

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