Assegno di maternità erogato dallo Stato

Cos’è

 

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

 

A chi è rivolto

 

L’assegno di maternità dello Stato spetta:

alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all’adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

 

Requisiti

I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

 

se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;

 

se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;

 

se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

 

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

 

in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

 

se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

 

se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

 

se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

 

se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.

 

In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

(inps.it)

 

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