Reddito e Pensione di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per famiglie con alcuni disagi, che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

La Pensione di cittadinanza è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. La misura risulta diversa rispetto al Reddito di cittadinanza, in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti.

Se si beneficia del Reddito di cittadinanza, la Pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Reddito di cittadinanza a Pensione di cittadinanza avviene di ufficio.

Entrambi i benefici vengono accreditati mensilmente su una carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta Carta Rdc, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La carta può essere utilizzata per sostenere spese di beni di consumo, pagare utenze, effettuare un bonifico al mese per pagamento canone locazione o rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo familiare, prelevare mensilmente contanti almeno pari a 100 €. La cifra si determina in base al numero e alla tipologia dei componenti.

(comune.prato.it)

Novità Legge di Bilancio 2023

Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa.
All’interno del DDL di Bilancio 2023 è stato previsto che, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, è riconosciuta nel limite massimo di 8
mensilità.
In proposito si ricorda che tale ultima disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Ciò premesso, si evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, debbano
essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. In proposito, si precisa, infine, che le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
Inoltre il RdC decade se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro proposta essendo stata tolta dal testo la parola “congrua”.
E’ stata inoltre prevista l’abrogazione del RdC dal 1 Gennaio 2024-

 

Per maggiori informazioni vieni a trovarci in una delle nostre sedi o scrivici all'indirizzo spiprato@prato.tosc.cgil.it