15 Set Scuola, domande entro 21 ottobre ’22 per pensionamento da 1 settembre 2023
!!INCA CGIL PUO’ SUPPORTARE I LAVORATORI DELLA SCUOLA PER CONTROLLARE I REQUISITI E INVIARE LA DOMANDA DI PENSIONE!!
Con circolare ministeriale n. 31924 dell’8 settembre 2022, condivisa con l’INPS, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023.
Le indicazioni fornite dal citato Ministero riguardano il personale scolastico che, nel 2023, maturerà i requisisti anagrafici e contributivi previsti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema retributivo con metodo di calcolo misto.
Nonostante la FLC Nazionale abbia anche quest’anno rappresentato al Ministero le criticità della procedura “istanze on line”, in quanto priva delle indicazioni per i lavoratori con contribuzione accreditata a partire dal 01.01.1996, constatiamo che, anche per l’anno 2023, la circolare è stata pubblicata senza recepire le osservazioni fornite dalla nostra categoria nazionale.
Riteniamo opportuno quindi, come avvenuto per gli anni precedenti, riepilogare all’interno della nostra circolare i requisiti anagrafici e contributivi relativi anche a coloro che possono accedere alle prestazioni nel sistema contributivo.
Per tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi gli insegnanti di religione cattolica e coloro che svolgono servizio all’estero, il termine ultimo fissato dal D.M. per la presentazione delle relative domande di cessazione è il 21 ottobre 2022.
L’eventuale collocamento a riposo avrà effetto dal 1° settembre 2023.
Le domande da presentare tassativamente entro la data del 21 ottobre 2022 riguardano:
• la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento;
• il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il minimo contributivo per la
pensione di vecchiaia o, per un massimo di tre anni, per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti
progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera (art.1 comma 257 Legge n. 208/2015 e successive
modifiche e integrazioni);
• la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione
del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
• la revoca delle suddette domande se già presentate.
Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Per conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2023 le lavoratrici ed i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno 67 anni entro il 31.12.2023.
Se l’età viene compiuta entro il 31 agosto 2023 è previsto il collocamento d’ufficio da parte dell’amministrazione; al contrario, per i lavoratori che maturano il requisito anagrafico dei 67 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2023, la risoluzione del rapporto mediante dimissioni con “istanza on line” è condizione necessaria per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Tali requisiti vengono riportati sinteticamente nella tabella allegata alla circolare del Ministero dell’Istruzione.
Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2023 (€. 703,55 mensili nel 2022).
In alternativa, tale personale potrà conseguire la pensione all’età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dall’importo di pensione.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
Possono accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2023 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2023, di un’anzianità contributiva di almeno:
• 41 anni e 10 mesi per le donne;
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione anticipata dal 1°settembre 2023, in alternativa ai predetti requisiti, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva, obbligatoria, volontaria, da riscatto (con esclusione di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo) e 64 anni di età, a condizione che l’importo minimo di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2023 (€. 1.313,28 mensili nel 2022).
Tale possibilità di pensionamento è prevista anche per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo in Gestione Separata.
Requisiti per il diritto a pensione anticipata “Quota 100” e “Quota 102”.
Resta ferma la possibilità di accedere dal 1° settembre 2023 a pensione anticipata definita “pensione quota 100”, con un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età, maturati entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), commentata con nostra circolare n. 13/2022 e n. 39/2022, ha previsto il pensionamento anticipato “quota 102”, innalzando – per l’anno 2022 – di due anni l’età prevista per il precedente trattamento “quota 100”.
Pertanto, possono accedere dal 1° settembre 2023, le lavoratrici e i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Vi ricordiamo che il requisito contributivo dei 38 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi della legge 228/2012, tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti versati o accreditati nell’AGO, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, purché non abbiano dato luogo a pensione in tali gestioni. Non partecipano al cumulo in “quota 100” e in “quota 102” i periodi di iscrizione alle Casse libero professionali.
Come già commentato con nostra circolare n. 256/2019 e n. 13/2022, la pensione “quota 100” e “quota 102” non è cumulabile, dalla data di decorrenza e fino al compimento dell’età pensionabile, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000
euro lordi annui (vedi circolare INPS n. 38/2022).
Inoltre, al personale scolastico che accede alla pensione “quota 100” o “quota 102”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata (vedi circolare INPS n. 38/2022).
Requisiti per il diritto a pensione anticipata per le lavoratrici c.d. opzione donna
Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2021 almeno 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° settembre 2023. In tale ipotesi il trattamento pensionistico sarà liquidato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione (vedi circolari Inca n.
13/2022 e n. 39/2022).
Requisiti per il diritto a pensione in regime di cumulo (legge 228/2012 modificata dalla legge 232/2016)
Ai fini di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, al personale scolastico è consentito di accedere al cumulo previsto dalla legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016, utilizzando i periodi di contribuzione versata presso le seguenti casse o gestioni:
• l’AGO dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
• la Gestione Separata;
• le Gestioni sostitutive dell’AGO;
• le Casse dei liberi professionisti.
Pensione di vecchiaia in cumulo
Per conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo dal 1° settembre 2023 le lavoratrici e i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno 67 anni entro il 31.12.2023.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, il trattamento pensionistico sarà liquidato in una prima fase senza il pro quota della Cassa libero professionale; quest’ultimo pro quota verrà erogato solo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dal regolamento della Cassa (vedi nostra circolare n. 668/2017 e circolare INPS n. 140/2017).
Pensione anticipata in cumulo
Possono accedere alla pensione anticipata in cumulo dal 1° settembre 2023 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2023, di un’anzianità contributiva di almeno:
• 41 anni e 10 mesi per le donne;
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Contrariamente a quanto disposto per la pensione di vecchiaia, l’INPS non prevede per la pensione anticipata la liquidazione in forma “progressiva” (vedi nostra circolare n ͘. 668/2017 e circolare INPS n. 140/2017).
Vista l’autonomia regolamentare delle Casse, suggeriamo di consultare le relative circolari esplicative in merito ai requisiti anagrafici e contributivi e alle regole di calcolo applicate.
Al personale scolastico che accede alla pensione anticipata in cumulo, l’indennità di fine servizio o fine rapporto verrà corrisposta dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (Circ. INPS n. 60/2017 e circ. congiunta CGIL e INCA del 28 marzo 2017 e messaggio Hermes n. 2053/2020 e circolare Inca n. 228/2020).
Infine, vi rimandiamo alla nostra circolare n. 228 del 06/07/2020 e in particolare al quesito n. 25 del messaggio INPS n. 2053 del 2020, per quanto riguarda la possibilità di applicare sulla pensione in cumulo le trattenute relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.
L’Istituto ha chiarito che “le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi della legge n. 29/1979 e dall’art. 1 comma 1 della legge n. 45/90 potranno proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del 2019)”.
Mentre, per quanto riguarda il riscatto, il pagamento dell’onere deve essere effettuato interamente prima dell’accesso alla prestazione pensionistica (vedi nostra circolare n. 316 del 26.09.2018).
Requisiti per il diritto a pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)
Possono accedere a pensione in regime di totalizzazione dal 1° settembre 2023 i dipendenti che maturano, entro il 31.12.2022, almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 66 anni di età ovvero almeno 41 anni di anzianità contributiva complessiva indipendentemente dall’età.
Al personale scolastico che si avvale dell’istituto della totalizzazione, infatti, si applica il regime della decorrenza mobile, vale a dire che l’accesso al pensionamento avverrà dal 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (cfr. circolare INPS n. 37/2012).
Vi ricordiamo che l’INPS, con messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018, ha chiarito la gestione delle trattenute sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione o cumulo rispetto ad estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto, indebiti pensionistici, da TFS/TFR, post-mortem, pignoramento presso terzi, APE, assegni alimentari/mantenimento, nonché per oneri da riscatto ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda il riscatto, il pagamento dell’onere deve essere effettuato interamente prima dell’accesso alla prestazione pensionistica (vedi nostra circolare n. 316 del 26.09.2018).
Collocamento a riposo d’ufficio e trattenimento in servizio
Il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio.
Pertanto, i dipendenti al compimento dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 503/92 (commi 1 e 2).
Il trattenimento in servizio è tuttavia previsto, per un massimo di 3 anni, per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera di cui all’art. 1, comma 257 della legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.
In tal caso il trattenimento è autorizzato con provvedimento motivato dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’USR, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
È fatto salvo, invece, il trattenimento in servizio previsto dal comma 3 dell’art. 509 del D.lgs. n. 297/1994, fino al limite del 71° anno di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.
Quest’anno, nella citata circolare, il MI specifica che “nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31.08.2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite Polis”. Riteniamo, in accordo con la FLC CGIL, come stabilito anche dal DM n. 238/2022, che tale personale deve presentare entro il 21 ottobre 2022 la domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con la consueta
modalità cartacea. Tale problematica è già stata sollevata al Ministero dalla nostra categoria FLC CGIL.
In sintesi, le ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro vengono applicate nei seguenti casi:
• compimento di 67 anni di età e maturazione di 20 anni di contribuzione entro il 31.08.2023;
• compimento dei 65 anni di età entro il 31.08.2023 se maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione;
• maturazione, entro il 31 agosto 2023 dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per il personale in situazioni di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza, a prescindere dall’età.
Laddove l’amministrazione non abbia potuto risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in quanto il lavoratore non si trova in situazione di esubero, disporrà comunque il collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età se compiuti entro il 31 agosto 2023;
• compimento dei 65 anni d’età entro il 31͘.8͘.2023, per il personale che non matura il diritto a pensione entro l’età pensionabile (67 anni). In questo caso, come già ricordato, il personale ha la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio a condizione che perfezioni il requisito minimo per la pensione di vecchiaia entro il 71° anno d’età (art. 509, comma 3, Dlgs.297/94 e circolare n. 2 del 2015 del Ministero della Pubblica Amministrazione).
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (DM 331/1997)
Tale possibilità sussiste per il personale che non ha compiuto i 65 anni di età e che ha maturato il diritto a pensione:
• anticipata con 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero con 42 anni e 10 mesi per gli uomini, entro il 31.12.2023;
• di anzianità in regime sperimentale donna, con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età entro il 31.12.2021.
Nelle domande finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione di anzianità, ai sensi del D.M. n. 331/97, gli interessati devono anche esprimere, nel caso di cause ostative alla concessione del part-time, l’opzione per la cessazione dal servizio
o per la permanenza in servizio a tempo pieno.
Dirigenti scolastici
Per i dirigenti scolastici, la disciplina della cessazione dal servizio è regolata dall’art. 12 del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza del 15/07/2010, che fissa al 28 febbraio di ogni anno la data di presentazione delle domande di dimissioni. Tale termine è confermato anche per l’anno 2023.
Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il predetto termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.
Presentazione delle istanze di cessazione dal servizio al Ministero dell’Istruzione.
Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche devono essere presentate, esclusivamente, tramite la procedura web POLIS “istanze on line” disponibile nel sito Internet del Ministero
(www.istruzione.it). Sono tenuti a ripresentare le istanze in modalità telematica tutti coloro che le hanno già presentate in forma cartacea.
Quest’anno la procedura Polis prevede tre istanze attive contemporaneamente: la prima riferita alle domande di cessazione, come di seguito dettagliate, la seconda e la terza riferita esclusivamente alle istanze formulate per la maturazione del requisito alla pensione “quota 100” (art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019) e alla pensione “quota 102” (art. 1 comma 87 L. n. 234/2021).
La prima istanza contiene le seguenti tipologie:
• Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 per:
o pensione vecchiaia e anticipata ordinaria (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26);
o pensione vecchiaia per lavoratori, con anzianità contributiva di almeno 30 anni, destinatari
dell’esonero incremento speranza di vita (Art. 1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n.
205);
• domanda di cessazione con requisiti maturati entro il 31.12.2021 per pensione opzione donna;
• domanda di cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
• domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
Come da indicazione della circolare, in presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione “quota 100” o “quota 102”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
È necessario pertanto informare l’interessato che, nell’ipotesi di presentazione di entrambe le istanze, in caso di maturazione del solo requisito di pensione “quota 100” o “quota 102”, verrà liquidato il trattamento pensionistico con conseguente incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con liquidazione del TFS/TFR nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per quanto riguarda l’inoltro delle relative domande di pensione vi rimandiamo allo specifico paragrafo.
Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.
Il personale in carico alle scuole delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande di cessazione dal servizio direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Anche le istanze di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1 comma 257, L. n. 208/2015, modificato dall’art.1 comma 630 della legge n. 205/2017, o per maturare il requisito minimo contributivo, devono essere inoltrate, all’Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso di mancata maturazione del diritto a pensione.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS per tutte le fattispecie richieste dando periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione per la successiva comunicazione al personale entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.
Vi ricordiamo che l’INPS, così come comunicato con messaggio n. 1894/2017, in fase di accertamento del diritto potrebbe rivedere i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione, emanati
dall’amministrazione scolastica e non ancora definitivi (art. 203 e seguenti DPR 1092/73).
Nonostante la richiesta, formulata dalla FLC-CGIL, il MI continua a non fornire alcuna indicazione in merito alle modalità di presentazione delle domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di:
• cumulo ai sensi della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016;
• totalizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2006;
• computo in gestione separata ai sensi del D.M. 282/1996.
Pertanto, in accordo con la FLC-CGIL Nazionale, vi invitiamo a presentare le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in cumulo utilizzando la procedura POLIS “Istanze on line” congiuntamente alla domanda in modalità cartacea, entro il 21.10.2022.
Mentre, per quanto riguarda le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, essendo i requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli ordinari e non previsti dalla procedura POLIS “Istanze on line”, in accordo con la FLC-CGIL Nazionale, vi invitiamo a presentare tali domande di cessazione, in modalità cartacea, entro il 21.10.2022.
Per quanto non citato dalle disposizioni del MI, vi consigliamo la presentazione di istanza di cessazione in analoga modalità cartacea anche per coloro che intendono accedere alla pensione in computo in gestione separata in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro il 31/08/2023.
Presentazione domande di pensione all’INPS
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
• compilazione della domanda con l’assistenza gratuita del Patronato INCA;
• compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi
di autenticazione alternativi: SPID, CIE o CNS;
• presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
Per coloro che invieranno due istanze di cessazione dal servizio tramite procedura POLIS, finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione “quota 100” o “quota 102” è necessario inoltrare le due domande di pensione. Come da indicazioni fornite negli anni precedenti dalla Direzione Centrale Pensioni:
“la Sede INPS di riferimento provvederà alla definizione della domanda con diritto certificato e all’annullamento di quella non definibile”.
APE sociale- precoci
Il personale della scuola che intende presentare domanda di accesso all’APE sociale o pensione anticipata in qualità di “precoce”, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2023, sempre con effetto dal 1°
settembre 2023.
Inoltre, precisiamo, che per l’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’art. 59 comma 9, della L. 449/97.
Vi ricordiamo che, la legge di Bilancio 2022 ha posticipato il termine di scadenza dell’APE sociale al 31/12/2022 e ha introdotto modifiche in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. In particolare, è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla
legge di Bilancio 2022, il nuovo elenco delle professioni che comprende il codice Istat 2.6.4 “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”.
Inoltre, vi ricordiamo che in caso di pensione anticipata in qualità di “precoce”, il comma 201 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR).
Per tale personale, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti dall’art. 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 214/2011.
In tali fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento (nostra circolare n. 506/2017 e circolare
INPS n. 99/2017).
Mentre, per il personale che richiede l’Ape sociale, il comma 184 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, prevede, in linea generale, che i termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell’attività lavorativa bensì dal compimento dell’età prevista per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Pertanto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi (nostra circolare n. 505/2017 e circolare INPS n. 100/2017).
Esonero dall’incremento della speranza di vita per addetti a mansioni gravose
Per i lavoratori della scuola addetti a lavori gravosi ed esonerati dall’incremento dell’aspettativa di vita di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 commi da 147 a 153, l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito, a domanda, al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi, al 31 dicembre 2023, purché la prevista anzianità contributiva di almeno 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2023, come stabilito dalle circolari INPS n. 19/2020 e n. 126/2018.
Come ricorderete, sono destinatari di tale norma le/gli insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido di cui all’allegato B lettera H della legge di Bilancio 2018 e del D.M. 5 febbraio 2018, che possono far valere un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (entro il 31 agosto) e hanno svolto tali professioni per almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento.
Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia, non trova applicazione la norma in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alle L. 228/2012 e successive modificazioni.
Vi ricordiamo che il comma 151 della citata legge dispone che per le lavoratrici e i lavoratori che si avvalgono dei commi 147 e 148, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) decorrono dal compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (vedi nostra circolare n. 22 del
18.01.2018 e n. 389 del 28.11.2018).
In allegato, abbiamo predisposto insieme a FLC e SPI il volantone e la scheda riepilogativa sulla normativa relativa al pensionamento del personale scolastico, per favorire la consulenza e l’assistenza ai pensionandi nonché la continuità della loro adesione alla nostra Organizzazione.
https://spicgilprato.it/wp-content/uploads/2022/09/Volantone-scuola-2023.pdf
https://spicgilprato.it/wp-content/uploads/2022/09/Volantone-scuola-2023.pdf